Albo educatori: informazioni e scadenze

(Aggiornato al 29 aprile 2026)

Aggiornamento – Proroga al 31 marzo 2027
Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici è stato prorogato dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2027 (art. 6, comma 1-bis, D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26). La finestra della fase transitoria resta quindi aperta per un altro anno.

Nota importante: questo articolo ha finalità informative e non sostituisce un parere legale. Il quadro normativo è ancora in fase transitoria e le procedure possono variare tra territori. È sempre necessario fare riferimento alle istruzioni operative del Tribunale competente.

L’Albo degli educatori è già attivo?

La Legge 15 aprile 2024, n. 55 ha istituito l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e i relativi Albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. Tuttavia, il sistema non è ancora pienamente a regime.

Attualmente siamo nella fase di prima applicazione, nella quale:

  • le domande sono raccolte tramite elenchi transitori;
  • la gestione è affidata ai Tribunali, tramite Commissari nominati dai Presidenti dei Tribunali;
  • le procedure non sono ancora uniformi a livello nazionale.

Scadenze: qual è il termine oggi?

Il termine di riferimento per la presentazione delle domande nella fase transitoria è stato prorogato al 31 marzo 2027.

La proroga è indicata da diversi Tribunali come effetto dell’art. 6, comma 1-bis, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modifiche dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26. La precedente scadenza del 31 marzo 2026 è quindi superata. Chi non ha ancora presentato domanda ha tempo fino al nuovo termine, salvo diverse indicazioni del Tribunale competente. Il Tribunale di Milano, il Tribunale di Trieste e il Tribunale di Perugia riportano il nuovo termine al 31 marzo 2027.

Dopo tale data è previsto il passaggio al sistema ordinistico a regime, con modalità che dovranno essere chiarite dalle istruzioni ufficiali e dagli atti applicativi.

È comunque fondamentale verificare sempre sul sito del Tribunale competente eventuali aggiornamenti relativi a termini, modalità di invio e documentazione richiesta.

Attenzione: conserva sempre le prove di invio della domanda, come ricevute, protocolli, PEC, conferme e-mail o ricevute di raccomandata.

Albo, elenchi transitori e associazioni professionali

È importante distinguere chiaramente tra:

  • Elenchi transitori: strumenti della fase di prima applicazione, gestiti dai Tribunali;
  • Albo ordinistico: sistema definitivo che entrerà a regime successivamente;
  • Associazioni professionali: soggetti di rappresentanza e supporto, senza potere certificativo sull’iscrizione.

L’ammissione agli elenchi transitori o, successivamente, all’Albo resta sempre una decisione dell’autorità competente.

Documentazione richiesta

La documentazione può variare in base al Tribunale. In genere possono essere richiesti:

  • istanza o modulo ufficiale;
  • documento di identità e codice fiscale;
  • autocertificazione del titolo di studio;
  • piano di studi con CFU e SSD, soprattutto se il titolo non è L-19 o Classe 18 equiparata;
  • eventuali titoli regionali o attestazioni specifiche;
  • eventuale documentazione lavorativa, se rilevante per la propria casistica;
  • marca da bollo da 16 euro, se prevista dalle istruzioni del Tribunale;
  • foto formato tessera, se richiesta dal Tribunale;
  • ricevute di pagamento, se previste.

In caso di titoli esteri, possono essere richiesti anche documenti come traduzione, dichiarazione di valore, attestazioni di comparabilità o altra documentazione utile alla valutazione del titolo.

Come iscriversi: cosa fare concretamente

In questa fase transitoria non esiste una procedura unica nazionale. La domanda di iscrizione deve essere presentata seguendo le indicazioni del Tribunale competente per territorio.

  1. Verifica il tuo titolo di studio. Controlla se il tuo titolo rientra tra quelli previsti dalla normativa nazionale o dalle eventuali clausole transitorie. In caso di laurea, recupera il piano di studi con CFU e SSD.
  2. Consulta il sito del Tribunale competente. Verifica la presenza di avvisi, modulistica e istruzioni operative relative alla prima istituzione dell’Albo.
  3. Prepara la documentazione. Raccogli tutti i documenti richiesti e organizza gli allegati in modo ordinato. Una documentazione incompleta può rallentare l’istruttoria o generare richieste di integrazione.
  4. Invia la domanda. Segui esclusivamente le modalità indicate dal Tribunale competente: in alcuni casi sono previsti e-mail o PEC dedicate, in altri casi deposito a sportello, raccomandata A/R, form online o altre modalità operative.
  5. Attendi l’istruttoria. I Tribunali generalmente non forniscono valutazioni preventive. L’esito viene comunicato solo al termine dell’istruttoria, che può richiedere tempi variabili.

Nota: le procedure e le tempistiche possono differire da Tribunale a Tribunale. È quindi normale che l’esperienza di un collega in un’altra regione non coincida con la propria.

Requisiti di accesso: quadro generale per l’Albo degli educatori socio-pedagogici

I requisiti di accesso sono definiti da una normativa stratificata e comprendono diverse casistiche.

  • Laurea L-19 in Scienze dell’Educazione e della Formazione.
  • Classe 18 del DM 509/99, nei casi in cui risulta equiparata alla L-19.
  • Lauree affini o altri titoli universitari: possono essere considerati solo se il percorso formativo risulta coerente e documentabile tramite piano di studi con CFU e SSD pertinenti.
  • Percorsi e casistiche con riferimento ai 60 CFU: in diversi casi viene richiesto o valutato il possesso di 60 CFU in discipline pedagogiche, da documentare con piano di studi, CFU e SSD. Non basta indicare genericamente “24 CFU” o “corso di perfezionamento”: contano i crediti effettivamente certificati nei settori richiesti.
  • Titoli regionali conseguiti entro il 31 maggio 2017, nei casi previsti da specifiche clausole transitorie o salvaguardie territoriali.

L’esperienza lavorativa da sola non è sufficiente in assenza dei requisiti formativi richiesti, salvo specifiche casistiche previste dalla normativa transitoria. La valutazione avviene caso per caso secondo le indicazioni del Tribunale competente.

Eccezione Lombardia – titoli regionali transitori

In Lombardia, nella fase transitoria, sono stati ritenuti validi anche alcuni titoli regionali conseguiti entro il 31/05/2017, secondo la DGR Lombardia n. 6443/2022 e le FAQ di categoria, come quelle pubblicate da FP-CGIL Lombardia.

Tra i titoli richiamati nelle FAQ lombarde rientrano, ad esempio, maturità magistrale o liceo socio-psicopedagogico, tecnico dei servizi sociali o sociosanitari, L-24/LM-51, L-40/LM-88 e altri titoli indicati dalla normativa regionale.

La proroga al 31 marzo 2027 estende il tempo per presentare domanda, ma non amplia i requisiti: i titoli regionali restano rilevanti solo se conseguiti entro il 31/05/2017. Per i titoli successivi si applicano i requisiti nazionali ordinari.

Chi deve iscriversi obbligatoriamente?

Devono presentare domanda coloro che intendono esercitare formalmente come educatori professionali socio-pedagogici o pedagogisti, in particolare se:

  • operano in servizi socio-educativi o educativi per l’infanzia;
  • partecipano a concorsi o avvisi pubblici che richiedono l’iscrizione;
  • l’iscrizione è richiesta dal datore di lavoro o dall’ente gestore;
  • svolgono attività riconducibili al profilo professionale regolato dalla Legge 55/2024.

Gli educatori professionali socio-sanitari iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP seguono invece il relativo ordine professionale. Se però intendono svolgere attività come educatori socio-pedagogici, devono verificare se possiedono anche i requisiti per questo Albo.

A chi rivolgersi per orientamento e supporto interpretativo

In una fase ancora transitoria e con procedure non sempre uniformi sul territorio nazionale, può essere utile affiancare alle fonti ufficiali un supporto di tipo informativo e interpretativo.

Resta fermo che la valutazione delle domande e l’ammissione agli elenchi o all’Albo competono esclusivamente ai Tribunali. Tuttavia, per orientarsi tra requisiti, titoli e casistiche ricorrenti, è possibile rivolgersi anche ad associazioni professionali di categoria.

Tra queste, APEI – Associazione Pedagogisti Educatori Italiani svolge attività di supporto interpretativo, informazione normativa e assistenza ai professionisti, senza sostituirsi alle autorità competenti.


FAQ – Domande frequenti

◼ Ho una laurea in Scienze dell’Educazione L-19: posso iscrivermi?

Sì. La laurea L-19 è il titolo principale per l’accesso all’Albo degli educatori professionali socio-pedagogici. La domanda va presentata secondo le istruzioni del Tribunale competente.

◼ Ho una laurea Classe 18: è equivalente alla L-19?

In molti casi sì: la Classe 18 del DM 509/99 è generalmente equiparata alla L-19. È opportuno allegare alla domanda l’autocertificazione del titolo o il certificato dell’università con la dicitura di equiparazione.

◼ Ho una laurea in Psicologia (L-24 o LM-51): posso iscrivermi?

In generale sì solo se il piano di studi include almeno 60 CFU in ambito pedagogico, certificati con CFU e SSD. In Lombardia, per titoli conseguiti entro il 31/05/2017, possono valere specifiche clausole transitorie regionali.

◼ Ho una laurea in Sociologia (L-40 o LM-88): è sufficiente?

Vale lo stesso principio: la laurea può essere valutata solo se il piano di studi documenta i CFU pedagogici richiesti. In Lombardia, per titoli conseguiti entro il 31/05/2017, possono valere specifiche clausole transitorie regionali.

◼ Ho solo un diploma e molti anni di esperienza: posso iscrivermi?

In generale no: l’esperienza lavorativa, anche pluriennale, non sostituisce il requisito formativo. Esistono però alcune deroghe o salvaguardie specifiche, come i titoli regionali lombardi conseguiti entro il 31/05/2017 e le casistiche previste dai commi 594-599 della L. 205/2017, che riguardano specifici requisiti di età ed esperienza maturati entro il 1° gennaio 2018.

◼ Lavoro nei servizi 0–3, come nidi o micronidi: devo iscrivermi?

L’inquadramento degli educatori dei servizi per l’infanzia rientra nel nuovo quadro normativo nazionale. Tuttavia, per i servizi 0–3 possono entrare in gioco anche norme regionali e titoli transitori. È consigliabile verificare con il Tribunale competente e con il proprio datore di lavoro.

◼ Ho già presentato domanda: devo rifarla?

In genere no. Se la domanda è stata trasmessa e hai una ricevuta o un protocollo, conserva la documentazione e attendi eventuali richieste di integrazione. Alcuni Tribunali specificano che le domande già presentate non devono essere riproposte.

◼ Ogni Tribunale applica gli stessi criteri?

No. In questa fase transitoria possono esserci differenze operative tra sedi territoriali, soprattutto su modulistica, modalità di invio, integrazioni e tempi di istruttoria.

◼ Dove trovo il modulo?

Di norma sul sito del Tribunale del capoluogo regionale o della sede competente. In alcuni casi la documentazione è pubblicata come avviso, allegato PDF, modulo DOCX, form online o comunicazione nella sezione “Albi”, “News” o “Volontaria Giurisdizione”.

◼ Cosa significa transcript?

Per “transcript” si intende il certificato degli esami sostenuti, con indicazione dei CFU e dei settori scientifico-disciplinari (SSD). È utile o necessario quando il titolo non dà accesso diretto e occorre dimostrare la presenza di CFU pedagogici.

◼ I 24 CFU per l’insegnamento valgono?

Valgono solo per la parte effettivamente classificata nei settori richiesti. Non tutti i 24 CFU sono automaticamente pedagogici: occorre verificare i singoli SSD nel certificato rilasciato dall’ateneo.

◼ Posso iscrivermi se sto ancora frequentando la L-19?

In genere l’iscrizione richiede un titolo già conseguito. Alcuni utenti hanno provato a presentare domanda indicando un percorso in corso e integrando successivamente, ma l’accoglimento dipende dal Tribunale competente. La via più sicura è presentare domanda con il titolo già conseguito.

◼ Posso iscrivermi a entrambi gli Albi, educatori e pedagogisti?

Sì, se possiedi i requisiti per entrambi. Le domande sono distinte e la valutazione avviene separatamente.


L’accesso all’Albo delle professioni pedagogiche ed educative richiede attenzione, documentazione completa e una lettura prudente della normativa. Evita semplificazioni e fai sempre riferimento alle fonti ufficiali e al Tribunale competente.

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Commenti

    • Samantha - 11/11/2025

      Salve io ho effettuato la richiesta di iscrizione all’abo dei Pedagogisti avendo una laurea LM 93, volevo sapere se posso iscrivermi anche all’albo degli Educatori Professionali non avendo una laurea L19 ma possedendo un diploma in Tecnico dei Servizi Sociali conseguito nel 2005 nella regione Lazio e una laurea in Servizio Sociale L39 ( senza iscrizione all’Abo degli Assistenti Sociali). Grazie saluti.

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      • Luca Di Francesco - 11/11/2025

        Ciao Samantha. Per l’albo dei pedagogisti con LM-93 sei nel perimetro giusto. Per l’albo degli educatori socio-pedagogici, invece, senza L-19/classe 18 puoi procedere solo se il tuo percorso universitario (LM-93 e L-39) documenta almeno 60 CFU nei settori M-PED/01-04: in tal caso allega il transcript e presenta domanda al Tribunale del domicilio professionale. Il diploma di Tecnico dei Servizi Sociali (2005) in Lazio di norma non copre da solo i requisiti della fase transitoria come avviene in Lombardia. Se non raggiungi i 60 CFU, le alternative sono integrare con esami/“60 CFU” oppure conseguire L-19. L’ammissione formale resta comunque decisione della Commissione del Tribunale.

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        • Samantha - 12/11/2025

          La ringrazio molto per la cortese risposta. Un ultima domanda, se possibile, ho una collega che si trova nella stessa situazione ma ha il diploma di ragioneria e una laurea magistrale LM50. Anche lei sì è iscritta all’ albo dei pedagogisti ma vorrebbe iscriversi all’ albo degli educatori professionali lei arriva a 60 CFU tra esami sostenuti alla magistrale Lm50 e i vecchi 24 CFU per l’insegnamento. Secondo lei può chiedere l’ iscrizione? Grazie ancora saluti

    • CHIARA - 05/11/2025

      Salve
      sono un’educatrice professionale laureata classe 18 poi equiparata L19. Vivo in Sicilia ma nei prossimi mesi inizierò a lavorare per una struttura del lazio. Manterrò il mio domicilio nella regione di residenza in quanto gran parte del lavoro avverrà tramite remoto (ma una parte sarà anche in presenza). In quale regione devo fare l’iscrizione all’albo? Nel Lazio o in Sicilia?

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      • Luca Di Francesco - 11/11/2025

        Ciao Chiara. L’iscrizione va fatta nella regione del domicilio professionale, cioè dove svolgi in via prevalente l’attività. Se il lavoro (anche da remoto) sarà svolto soprattutto dalla Sicilia, iscriviti in Sicilia; se la prevalenza operativa è nel Lazio, iscriviti nel Lazio. La domanda si presenta in una sola regione. Se la situazione è borderline, indica in istanza dove fissi il domicilio professionale e chiedi un riscontro alla Cancelleria del Tribunale competente.

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    • sofia - 31/10/2025

      Salve, ho una laurea in antropologia e ho intenzione di iscrivermi a una laurea magistrale inquadrata come LM-50 R. Il mio obiettivo sarebbe quello poi di iscrivermi all’albo degli educatori per poter lavorare nell’ambito. Ho fatto il calcolo e non arriverei a 60 cfu negli ambiti M PED-01/04. La mia domanda è posso allungare la mia carriera universitaria e scegliere di integrare altri cfu in questo ambito in modo che risultino svolti e validi come requisito? La formula della laurea magistrale con integrati i 60 cfu in ped 01/04 sarà valida anche nei prossimi anni o era una formula valida solo inizialmente?

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      • Luca Di Francesco - 04/11/2025

        Ciao Sofia. Direi che sì, in linea di massima puoi integrare CFU pedagogici (esami opzionali, esami singoli o un percorso “60 CFU” ex L. 205/2017) per arrivare ai ≥60 CFU M-PED/01-04 e poi presentare domanda all’Albo allegando il transcript aggiornato. Ad oggi la “via dei 60 CFU” risulta ancora praticabile anche nei prossimi anni (salvo nuove disposizioni). Ti suggerisco però di definire il piano studi con l’ateneo e di chiedere un riscontro scritto al Tribunale del domicilio professionale: la formale ammissione resta una decisione della Commissione.

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        • Tania - 19/11/2025

          Buonasera,
          Sono residente in Basilicata, ma lavoro da 3 anni nella provincia di Genova come educatore.
          In questo caso dovrei mandare il modulo al tribunale di Genova? Inoltre nel momento in cui inserisco la residenza richiestami nel modulo, dovrei inserire, però, la residenza reale, cioè in Basilicata?
          La ringrazio

        • Luca Di Francesco - 01/12/2025

          Ciao Tania. Devi presentare la domanda nella regione del domicilio professionale, quindi alla Cancelleria competente del Tribunale di Genova (Liguria). Nel modulo indica la tua residenza anagrafica reale in Basilicata e, separatamente, dichiara il domicilio professionale in Liguria; se puoi, allega una prova del rapporto di lavoro a Genova. La valutazione formale resta in ogni caso della Commissione del Tribunale.

    • Maria Grazia - 30/10/2025

      Buongiorno, sono laureata in scienze dell’educazione vecchio ordinamento L19, finora ho avuto esperienza come docente ma vorrei sapere come si fa a lavorare come educatore negli asili?

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      • Luca Di Francesco - 30/10/2025

        Ciao Maria Grazia. Se il tuo titolo è equiparato a L-19 (es. classe 18/vecchio ordinamento ricondotta a L-19), per lavorare nei nidi 0–3 di norma servono: iscrizione all’Albo degli educatori socio-pedagogici (fase commissariale aperta fino al 31 marzo 2026) e i requisiti del D.Lgs. 65/2017 richiesti dal datore (Comune/cooperativa). In pratica: verifica l’equiparazione del titolo, iscríviti all’Albo nella regione del tuo domicilio professionale, poi candidati a concorsi/avvisi pubblici dei Comuni oppure a selezioni delle cooperative/paritarie che gestiscono i nidi sul territorio. Le richieste operative (es. CFU specifici, esperienza, graduatorie) variano per ente: controlla sempre il testo del bando/avviso prima di candidarti.

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    • Stefania - 18/10/2025

      Ciao, ho un diploma in scienze sociali conseguito nel 2009 e una laurea in scienze e tecniche psicologiche (L-24) conseguita nel 2013. Sto per iscrivermi al corso di laurea magistrale in pedagogia (LM-85) ma non ho bel capito se posso già iscrivermi all’albo essendo residente in Lombardia ,tramite finestra transitoria 2024, oppure se devo aspettare il conseguimento della laurea magistrale o almeno i 60 cfu richiesti . Riusciresti a chiarirmi questo dubbio…grazie

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      • Luca Di Francesco - 20/10/2025

        Ciao Stefania. Direi che dovrebbe essere possibile, ma va sempre chiesto riscontro all’ufficio competente: in Lombardia, nella finestra transitoria risultano ammessi i titoli conseguiti entro il 31/05/2017 (il tuo diploma 2009 e la L-24 del 2013 rientrano), quindi non sarebbe necessario attendere la LM-85 o i 60 CFU per presentare domanda. Ti suggerisco di inviare l’istanza nella regione del domicilio professionale (in pratica Milano), allegando autocertificazione dei titoli e chiedendo conferma formale alla Cancelleria/Commissione: la decisione sull’ammissione resta comunque loro.

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    • Sara - 09/10/2025

      buongiorno, dal sito del tribunale di Roma non riesco a trovare nessun modulo per poter fare l’iscrizione, può bastare che mando le informazioni tramite email? grazie

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    • marilena chirillo - 07/10/2025

      buongiorno sono sempre Marilena, avrei bisogno di un altra cortese risposta: in calabria è stato publicato un bando presso una scuola che richiede educatori socio pedagogici con legge 27/85 che richiede iscrizione all’ ordine, in sede di graduatoria sono stati considerati iscritti candidati che hanno presentato la ricevuta di richiesta di iscrizione, è legale ciò? se si/no secondo quale riferimento normativo? grazie per l’attenzione e per la risposta precedente

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      • Luca Di Francesco - 07/10/2025

        Ciao Marilena! In linea generale la ricevuta di presentazione non equivale all’iscrizione: serve il decreto di accoglimento. Detto questo, se nel bando è previsto esplicitamente che basti “l’iscrizione o la domanda presentata” oppure l’ammissione con riserva, l’ente può considerare valida la sola ricevuta fino alla decisione della Commissione. Ti suggerisco quindi di verificare la lex specialis del bando e, in caso di dubbio, chiedere all’ente un chiarimento formale su questa specifica clausola.
        La lex specialis è l’insieme delle regole specifiche di un bando/avviso (requisiti, documenti, scadenze, criteri di valutazione) che governano quella selezione. In pratica “fa legge” sul caso concreto: se la lex specialis prevede, per esempio, l’ammissione con riserva o che basti la ricevuta della domanda, l’ente applica quelle regole (salvo contrasto con norme superiori).

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      • Sara - 21/10/2025

        Buongiorno, ho il diploma di operatore dei servizi sociali (3anni) conseguito nell’anno 2009. Ho sempre lavorato in asilo nido.
        Il tribunale di Milano può promuovere la mia domanda? Grazie

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        • Luca Di Francesco - 30/10/2025

          Ciao Sara. Direi che dovrebbe essere ammissibile nella finestra transitoria lombarda: il diploma di operatore dei servizi sociali conseguito nel 2009 rientra tra i titoli regionali ante 31/05/2017. Puoi quindi presentare domanda al Tribunale di Milano (se il tuo domicilio professionale è in Lombardia); la decisione formale resta comunque della Commissione del Tribunale. Se invece operi in un’altra regione, verificano i requisiti nazionali (L-19/60 CFU).

    • marilena chirillo - 05/10/2025

      buonasera,sono in possesso di laurea triennale in servizio sociale conseguita nel 1987 presso scuola riconosciuta ai sensi e del D.P.R. 14/87 successivamente al decreto interministeriale 9 luglio 2009 questo equipara il diploma di laurea in servizio sociale con la laurea specialistica in programmazione e gestione dei servizi sociali (57/S) e la laurea magistrale LM87 in servizio sociale e politiche sociale tanto e vero che in già dal 01/09/2001 ORDINE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI cambia d’ ufficio l’iscrizione all’ ordine regionale passando dalla sez. B alla sez. A(ass.Soc. specialista)sono quindi possesso di laurea triennale 57/S e magistrale LM87 validate dal vecchio al nuovo ordinamento come previsto da D.I. 9 luglio 2009, secondo quanto stabilito dall’ art. 11 del DM 270/2004 il percorso di studi della scrivente include la 57/S e la LM87 rientrando così nel riconoscimento dei titoli preesistenti all’ ordinamento dei nuovi ordinamenti di laurea, questo sta a significare secondo le predette norme di legge che le succitate lauree sono equipollenti alla L19 tutto ciò premesso posso con questi titoli iscrivermi all’ ordine educatori e oltre tutto sto svolgendo tale funzione dal 2017 partecipando ai bandi della regione calabria sul diritto allo studio presso le scuole regionali? grazie per l’ attenzione

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      • Luca Di Francesco - 06/10/2025

        Ciao Marilena. Provo a fare chiarezza.
        -Le lauree in Servizio Sociale (57/S, LM-87) sono state ricondotte/equiparate tra loro dal D.I. 9/7/2009 all’interno dell’area del servizio sociale; non diventano L-19 né sono “equipollenti” a L-19.
        -Per l’Albo degli Educatori socio-pedagogici il titolo base è L-19 (o classe 18 DM 509/99) oppure una qualifica ex L. 205/2017 (60 CFU); altri titoli sono ammessi solo se il tuo transcript documenta ≥ 60 CFU in ambito M-PED/01-04.
        -L’esperienza dal 2017 e l’iscrizione all’Albo Assistenti Sociali non sostituiscono questi requisiti.

        Cosa puoi fare adesso (Calabria)
        -Valuta se il tuo piano di studi (triennale + magistrale) copre ≥ 60 CFU M-PED; se sì, allega il transcript e presenta domanda al Tribunale di Catanzaro (domicilio professionale).
        -Se i CFU non ci sono, la via più rapida è un percorso universitario 60 CFU (se attivato) oppure L-19.

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    • Francesca - 03/10/2025

      Buonasera, ho un diploma di maturità professionale “assistente per comunità infantili” conseguito nel 1998 + diploma di laurea triennale in servizio sociale L-39 (2010), posso iscrivermi all’albo?

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      • Luca Di Francesco - 03/10/2025

        Ciao Francesca! In generale L-39 non dà accesso automatico all’Albo e il diploma da “assistente per comunità infantili” (1998) vale solo dove rientra tra i titoli regionali ante 31/05/2017 ammessi nella fase transitoria (es. in Lombardia per lo 0–3). Se il tuo domicilio professionale è in Lombardia, puoi presentare domanda in fase commissariale fino al 31/03/2026 usando quel diploma; altrove, salvo analoghe previsioni regionali, servirà L-19 / classe 18 oppure una qualifica 60 CFU. In ogni caso allega autocertificazione titoli e, se punti a usare la laurea, transcript con eventuali CFU pedagogici.

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        • Francesca - 03/10/2025

          Perdonami non avevo specificato la regione…….vale anche per il Lazio?
          se la risposta è positiva la procedura è sempre il Tribunale?

        • Luca Di Francesco - 03/10/2025

          Nel Lazio non vale l’eccezione “lombarda”: il diploma di assistente per comunità infantili è spendibile solo se espressamente previsto dalla normativa regionale laziale tra i titoli ante 31/05/2017 (di regola non basta). Quindi, salvo quel caso specifico, per l’Albo serve L-19/Classe 18 oppure 60 CFU; la procedura è comunque via Tribunale di Roma (domicilio professionale), Cancelleria di Volontaria Giurisdizione, nella fase commissariale fino al 31/03/2026.

      • Angela - 07/10/2025

        Buongiorno mia figlia ha un diploma socio sanitario e una laurea in scienze dell educazione e formazione conseguita il 2/10/2025 coda deve fare per potersi iscrivere. Grazie

        Rispondi a questo commento
        • Luca Di Francesco - 07/10/2025

          Buongiorno Angela. Con la laurea L-19 tua figlia può iscriversi subito: entro il 31 marzo 2026 deve presentare la domanda al Tribunale del capoluogo della regione in cui lavorerà (domicilio professionale), allegando autocertificazione della laurea, copia di documento e codice fiscale e la marca da bollo da 16 €. Il transcript non serve se il titolo è L-19. Seguite le modalità indicate dal Tribunale (sportello, PEC/e-mail dedicate o raccomandata) e conservate la ricevuta/protocollo. Trovi le informazioni nell’articolo ma purtroppo più di questo non possiamo fare.

    • selen - 26/09/2025

      con diploma di tecnico dei servizi socio sanitari, conseguito in Lombardia nel 2022, è possibile iscriversi all’albo degli educatori professionali?
      da alcuni articoli ho letto che il titolo viene riconosciuto da regione Lombardia.

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      • Luca Di Francesco - 26/09/2025

        Ciao Selene. Capisco il dubbio: in Lombardia il diploma di Tecnico dei servizi socio-sanitari è utile per lavorare in alcuni servizi, ma per l’iscrizione all’Albo la normativa nazionale richiede laurea L-19 (o equiparata) oppure i percorsi universitari previsti dalla L. 205/2017 (es. 60 CFU, se già in possesso di una laurea).
        Se stai valutando l’Albo, la strada più solida è iscriversi a L-19; in alternativa chiedi al Tribunale del capoluogo regionale o all’università indicazioni sui percorsi di qualificazione attualmente riconosciuti.
        Potresti linkare gli articoli che hai letto e nei quali si dice che il diploma viene riconosciuto per l’iscrizione all’albo

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        • Luca Di Francesco - 29/09/2025

          Ciao Selene, grazie per il link. Proprio quell’articolo FP-CGIL Lombardia chiarisce che l’eccezione regionale valeva solo per titoli conseguiti entro il 31/05/2017 e nella finestra transitoria 2024: il tuo diploma 2022 non rientra in quella deroga. Abbiamo inserito l’informazione nell’articolo.
          Oggi, per l’iscrizione all’Albo degli Educatori socio-pedagogici servono: laurea L-19 (o classe 18 equiparata a L-19) oppure i percorsi universitari ex L. 205/2017 (60 CFU) se già hai una laurea. Il riconoscimento regionale del diploma può valere per alcuni impieghi, ma non sostituisce i requisiti nazionali dell’Albo.
          Se punti all’Albo: valuta L-19 (o, se hai una laurea, il 60 CFU); per le pratiche rivolgiti al Tribunale di Milano (iter ordinario).

      • Luca Di Francesco - 18/09/2025

        Di solito si scaricano dal sito del Tribunale del capoluogo regionale (sezioni tipo “Albi professionali”, “Volontaria Giurisdizione” o “News/Avvisi”).
        Se non trovi i file online, scrivi/chiama la Cancelleria di Volontaria Giurisdizione: ti inviano modulo di domanda, istruzioni e elenco allegati (documento + CF, autocertificazione del titolo, marca da €16, eventuale transcript/CFU).

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    • Carlo - 17/09/2025

      due precisazioni importanti:
      1- l’iscrizione all’albo degli educatori non può essere condizione per lavorare in una struttura, dal momento che questo albo di fatto ancora non esiste. E’ illegittima anche la previsione di obbligatorietà della domanda di iscrizione, che è un adempimento meramente formale e non sostanziale
      2- in ogni caso, l’iscrizione all’albo è consentita anche ai soggetti in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico attribuita ai sensi dell’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (qualifica professionale post-diploma rilasciata da ente accreditato e riconosciuta dalla Regione)

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      • Luca Di Francesco - 18/09/2025

        Grazie delle precisazioni Carlo!
        1) L’Albo esiste ed a quanto pare condizione per l’esercizio: la L. 55/2024 istituisce gli albi (art. 5) e tra i requisiti per lavorare come educatore socio-pedagogico richiede anche l’iscrizione all’Albo (art. 4, lett. c). I Tribunali stanno raccogliendo le domande (es. Milano). Purtroppo la legge dice così anche se ancora c’è molta confusione.
        2) Possono accedere anche i profili “ex L. 205/2017”, ma solo quelli previsti dai commi 595, 597, 598 (es. percorso 60 CFU universitari): non basta un generico attestato regionale post-diploma.

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    • Graziana - 11/09/2025

      Buonasera. Ho una laurea L-24 conseguita il 3/4/2025. Ho fatto analizzare i miei crediti da due università online per un’eventuale iscrizione al corso L-19 e me ne riconoscono rispettivamente 55/60 cfu. Ho lavorato per due anni in servizi educativi (educativa individuale) con contratto UNEBA 4S e a breve sarò anche tecnico ABA. C’è la possibilità che con la proroga della scadenza di iscrizione all’albo educatori ci rientri anche io? Per sicurezza contatterò anche il Tribunale di Firenze (perché mi interessa l’albo della Toscana).
      Grazie anticipatamente.

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    • Graziana - 10/09/2025

      Salve. Ho una laurea in Scienze e tecniche psicologiche conseguita il 3/4/2025. Ho fatto analizzare il mio piano di studi da due università online (ai fini di un’iscrizione per L-19) e avrei tra i 55 e i 60 CFU convalidabili. C’è una remota possibilità che il Tribunale della mia regione di competenza valuti la mia situazione idonea anche con quale integrazione da fare?
      Grazie mille

      PS: ho lavorato 2 anni in educativa individuale presso centri diurni

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    • Patrizia - 10/09/2025

      Buonasera, io sto esercitando la professione in Rssa da diversi anni. Non sapevo fosse obbligatoria l’iscrizione all’albo. Vorrei chiedere se la proroga vale anche per me che non ho ancora presentato domanda e se sono perseguibile per aver continuato a esercitare la professione dopo l’entrata in vigore di tale obbligo.

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