Retribuzione obbligatoria negli annunci di lavoro: cosa prevede il D.Lgs. 96/2026

In breve: sì, dal 7 giugno 2026 gli annunci per rapporti di lavoro subordinato coperti dal D.Lgs. 96/2026 devono indicare la retribuzione iniziale o la relativa fascia. L’obbligo riguarda i datori di lavoro pubblici e privati, senza soglie dimensionali. Sono esclusi dal decreto il lavoro domestico e quello intermittente; i rapporti di lavoro autonomo restano fuori dal suo ambito. Non basta un richiamo generico al CCNL né comunicare il dato soltanto al colloquio.

Riferimenti normativi
Fonte
Decreto Legislativo 7 maggio 2026, n. 96
Pubblicazione
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2026
In vigore dal
7 giugno 2026
Atto UE
Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva (pay transparency)
Testo ufficiale
D.Lgs. 96/2026 su Normattiva

Retribuzione obbligatoria negli annunci di lavoro: cosa prevede il D.Lgs. 96/2026

Dal 7 giugno 2026 gli annunci per rapporti di lavoro subordinato che rientrano nel D.Lgs. 96/2026 devono indicare la retribuzione iniziale o la relativa fascia. Non è più una buona pratica facoltativa: è un obbligo di legge, valido per ogni datore di lavoro, senza soglie di dimensione. La fonte è il Decreto Legislativo 7 maggio 2026, n. 96, che recepisce la Direttiva europea 2023/970 sulla parità retributiva tra uomini e donne. Di seguito cosa dice esattamente la norma, cosa è vietato fare, come va espresso il dato e cosa succede in caso di violazione.

Cosa impone esattamente l'articolo 5

Il cuore della disciplina sugli annunci è l'articolo 5, comma 1, del decreto. Il testo stabilisce che, ferme restando le informazioni da fornire dopo l'assunzione, ai candidati a un impiego vanno date indicazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia da attribuire alla posizione, sulla base di criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, insieme alle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato. La frase che chiude il comma è quella che conta di più: "Tali informazioni sono fornite negli avvisi e nei bandi con cui vengono rese note le opportunità di lavoro".

È un obbligo di collocazione. L'informazione non deve solo esistere: deve trovarsi dentro l'annuncio, nel momento in cui l'opportunità viene resa pubblica.

I soggetti obbligati sono tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, anche part time, comprese le posizioni dirigenziali. Non ci sono soglie dimensionali: l'obbligo riguarda anche gli annunci per la prima assunzione, nei rapporti coperti dal decreto. Restano fuori dal perimetro i contratti di lavoro domestico e quelli di lavoro intermittente. Per le sole finalità dell'articolo 5, la disciplina si applica anche ai candidati a un impiego, non ai soli lavoratori già assunti.

Si può comunicare lo stipendio solo al colloquio?

No. La norma chiede che l'informazione sia presente nell'annuncio fin dalla pubblicazione. Omettere il dato dall'avviso pubblico per comunicarlo in privato, ad esempio durante il colloquio, non soddisfa l'obbligo del comma 1. Non basta neppure il rinvio generico al contratto collettivo: il riferimento al CCNL va indicato in aggiunta al dato economico, non al suo posto. Per rendere chiara l'informazione, indica nell'annuncio l'importo o la fascia retributiva e le pertinenti disposizioni del CCNL applicato alla posizione.

C'è poi un secondo divieto, al comma 2 dello stesso articolo. Ai candidati non possono essere chieste informazioni sulle retribuzioni percepite nei rapporti di lavoro attuali o precedenti. Lo stesso divieto vale anche in via indiretta, attraverso i soggetti a cui il datore di lavoro abbia affidato la fase di selezione o assunzione. L'obiettivo è impedire che le disparità retributive maturate in passato si trascinino di assunzione in assunzione.

Il comma 3 aggiunge che le procedure di selezione vanno condotte in modo non discriminatorio e che avvisi e bandi vanno redatti secondo criteri neutri rispetto al genere, anche per quanto riguarda i titoli professionali richiesti.

Quale dato economico va indicato

Il decreto, all'articolo 5, parla di "retribuzione iniziale o relativa fascia". L'articolo 3, lettera a), definisce la retribuzione includendo lo stipendio di base e le altre somme e i valori riconosciuti in relazione al rapporto, comprese le componenti complementari o variabili. La lettera b) definisce invece il livello retributivo attraverso la retribuzione lorda annua e la corrispondente retribuzione oraria lorda degli elementi continuativi e fissi, con le esclusioni previste dalla norma. Le due definizioni vanno tenute distinte.

La norma non impone un formato grafico preciso e non usa la sigla "RAL" nell'articolo sugli annunci. L'indicazione può quindi assumere forme diverse, ad esempio un valore puntuale o una fascia con un minimo e un massimo. Ciò che conta è che il dato sia chiaro, fondato su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, e accompagnato dal riferimento al contratto collettivo applicato. Per una comunicazione chiara, specifica il periodo di riferimento dell'importo indicato e l'orario di lavoro previsto; se sono presenti componenti variabili, descrivile separatamente dalla quota fissa, con i relativi criteri. Il modo concreto di esprimere l'importo può variare anche in base alla natura del rapporto e alle prassi del settore.

L'obbligo dipende dal canale di pubblicazione?

No. L'articolo 5 lega l'obbligo agli avvisi e ai bandi con cui le opportunità di lavoro vengono rese note, non a un canale specifico. L'indicazione della retribuzione è quindi dovuta indipendentemente dal mezzo. Un annuncio pubblicato sul sito dell'organizzazione, su un portale, su un social o in un documento diffuso per raggiungere candidati è comunque un avviso che rende nota un'opportunità, e come tale rientra nella previsione della norma.

Ciò che attiva l'obbligo non è il formato, ma la funzione del testo: rendere pubblica una posizione aperta. Vale per una pagina web e vale anche per un file PDF messo in circolazione per raggiungere candidati, anche solo attraverso passaparola organizzato, gruppi o mailing. In tutti questi casi il documento svolge la funzione di avviso, e l'indicazione della retribuzione va inserita.

Per i post sui social, la distinzione tra annuncio e semplice rimando è una lettura applicativa: il decreto non disciplina espressamente questo caso. Se il post presenta un'opportunità di lavoro e raccoglie candidature, va trattato come un annuncio e deve contenere l'informazione retributiva. Se contiene soltanto un richiamo e il collegamento all'annuncio completo, si può ritenere che l'informazione sia fornita nella pagina di destinazione, purché sia immediatamente accessibile. Questa lettura non costituisce un'esenzione espressamente prevista dalla norma. Come scelta prudenziale, è opportuno ripetere la fascia anche nei post che descrivono la posizione.

Resta in un'area meno definita la segnalazione strettamente informale e privata tra singole persone. Il decreto non stabilisce un'esenzione generale per le comunicazioni private: occorre valutare se il contenuto svolga, in concreto, la funzione di un avviso di lavoro. La sola diffusione in un gruppo chiuso o tramite messaggio non basta a escludere l'obbligo.

L'obbligo vale per i collaboratori a partita IVA?

No, non per gli annunci rivolti a rapporti di lavoro autonomo. L'articolo 2 del decreto limita l'ambito di applicazione ai contratti di lavoro subordinato, e l'articolo 5 parla di "candidati a un impiego". Un annuncio che cerca un consulente o un collaboratore con partita IVA, quindi un rapporto autonomo, resta fuori dal perimetro letterale dell'obbligo. Indicare comunque il compenso previsto può essere una scelta di trasparenza, ma non è imposto dalla norma per questa tipologia di rapporto.

Quali sanzioni rischia chi non indica la retribuzione

Il D.Lgs. 96/2026 non introduce una specifica sanzione amministrativa pecuniaria per la sola omissione del dato retributivo nell'annuncio. Questo non rende facoltativa l'indicazione della retribuzione e non esclude gli strumenti di tutela previsti dal decreto.

L'omissione del dato retributivo costituisce già una violazione dell'obbligo di trasparenza previsto dall'articolo 5. L'articolo 12 richiama, per le violazioni dei diritti derivanti dal decreto, gli strumenti di tutela giudiziaria del Codice delle pari opportunità. L'omissione non equivale però automaticamente a una discriminazione.

L'articolo 13 stabilisce che, in caso di accertamento di discriminazioni poste in essere in violazione del decreto, si applica l'articolo 41 del Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006). Il rinvio richiede quindi l'accertamento di una discriminazione: la sola violazione dell'obbligo informativo non dimostra automaticamente questo ulteriore presupposto, ma può contribuire a dimostrarlo nel caso concreto.

L'articolo 41 prevede, al comma 2, una sanzione pecuniaria per le violazioni dei divieti indicati negli articoli 27, commi 1, 2 e 3, 28, 29 e 30, commi 1, 2, 3 e 4, del Codice, da leggere insieme alla disciplina sulla depenalizzazione del D.Lgs. 8/2016. Il comma 1 riguarda invece i soggetti beneficiari di agevolazioni pubbliche o titolari degli appalti considerati dalla norma: alle condizioni previste, le amministrazioni competenti possono disporre la revoca dei benefici e, nei casi più gravi o di recidiva, l'esclusione fino a due anni da ulteriori agevolazioni o appalti. Sono conseguenze da valutare secondo i rispettivi presupposti, non effetti automatici di un annuncio incompleto. L'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 96/2026 richiama inoltre l'articolo 41-bis del Codice contro le ritorsioni verso lavoratori e loro rappresentanti che esercitino i diritti previsti dal decreto.

Chi vigila sull'applicazione della norma

L'articolo 14 istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un organismo di monitoraggio, con compiti di raccolta dati, analisi delle cause del divario retributivo di genere e promozione della parità. Il decreto non attribuisce a questo organismo il compito di irrogare sanzioni sui singoli annunci. Ciò non esclude le competenze degli organi di vigilanza e dell'autorità giudiziaria.

I soggetti che il decreto coinvolge nei controlli sui dati retributivi sono l'Ispettorato del lavoro e gli organismi per la parità, ossia le Consigliere e i Consiglieri di parità, competenti a ricevere informazioni e chiarimenti nei casi previsti dagli articoli 9 e 10. L'applicazione concreta delle tutele passa in larga parte per la via giudiziaria, attraverso le azioni richiamate dall'articolo 12.

Cosa conviene fare in concreto

  1. Inserisci in ogni annuncio la retribuzione iniziale o la fascia prevista per la posizione.
  2. Affianca al dato economico il riferimento al contratto collettivo applicato alla posizione, senza usarlo come sostituto del dato.
  3. Elimina dai processi di selezione qualsiasi domanda sulla retribuzione percepita in rapporti di lavoro attuali o precedenti, anche quando la selezione è affidata a soggetti esterni.

Domande frequenti

Da quando è in vigore l'obbligo di indicare la retribuzione negli annunci?

Dal 7 giugno 2026, data di entrata in vigore del D.Lgs. 96/2026.

L'obbligo vale anche per le piccole organizzazioni?

Sì. Non sono previste soglie dimensionali, anche per la prima assunzione. Restano ferme le esclusioni relative ai rapporti non coperti dal decreto.

Posso scrivere solo "retribuzione secondo CCNL"?

No. Il riferimento al contratto collettivo va indicato in aggiunta al dato economico, non al suo posto.

Posso comunicare lo stipendio solo durante il colloquio?

No. L'informazione deve essere già presente nell'avviso o nel bando con cui l'opportunità viene resa pubblica.

In che forma va indicato l'importo?

Indica in modo chiaro un importo o una fascia. Il riferimento generale del decreto è il dato lordo, ma il modo concreto di esprimere l'importo può variare in base alla natura del rapporto e alle prassi del settore. Come indicazione pratica, specifica il periodo di riferimento e l'orario di lavoro e descrivi separatamente le eventuali componenti variabili. L'articolo 5 non prescrive un modello grafico unico.

C'è una multa per chi non mette la retribuzione nell'annuncio?

Il decreto non introduce una specifica sanzione pecuniaria per la sola omissione. L'omissione viola comunque l'articolo 5 e l'articolo 12 richiama gli strumenti di tutela giudiziaria. Il rinvio alle sanzioni dell'articolo 41 del Codice delle pari opportunità, previsto dall'articolo 13, richiede l'accertamento di una discriminazione e il rispetto dei presupposti delle disposizioni richiamate.

L'obbligo vale per gli annunci rivolti a partite IVA?

No. L'obbligo riguarda il lavoro subordinato. Gli annunci per collaboratori autonomi con partita IVA restano fuori dal perimetro letterale della norma.

Quali contratti restano esclusi?

I contratti di lavoro domestico e i contratti di lavoro intermittente sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto.

L'obbligo vale anche per un annuncio sul sito dell'organizzazione, un post social o un PDF fatto circolare?

L'obbligo riguarda gli avvisi e i bandi di lavoro, indipendentemente dal mezzo di diffusione: può quindi riguardare siti, post social e PDF. La distinzione tra un annuncio e un semplice post di rimando è una lettura applicativa, non un'esenzione espressa del decreto. Per prudenza, ripeti la fascia nei post che descrivono la posizione. Neppure il carattere privato della comunicazione determina da solo un'esenzione: conta la funzione concreta del messaggio.

Fonte ufficiale. Il testo integrale del decreto è consultabile sul portale Normattiva: Decreto Legislativo 7 maggio 2026, n. 96.
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Commenti

    • Alessio - 08/09/2026

      Sulla parte delle sanzioni: se io non metto la RAL che e’ obbligatoria automaticamente sto discriminando e quindi si applica la sanzione prevista dalla legge sulle pari opportunita’.

      La frase “Il sistema di tutela è costruito per rinvio. L’articolo 13 del decreto stabilisce che, in caso di accertamento di discriminazioni poste in essere in violazione del decreto, si applica l’articolo 41 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198). La sanzione, quindi, è agganciata all’accertamento di una discriminazione, non all’omissione in quanto tale. L’omissione del dato diventa giuridicamente rilevante quando si traduce in, o concorre a dimostrare, un trattamento discriminatorio.”

      E’ corretto dire che non c’e’ scritto da nessuna parte che l’omissione da’ automaticamente una sanzione di x euro, ma di fatto e’ cosi’ perche’ senza RAL c’e’ automaticamente discriminazione, visto che comunque non si sta rispettando un articolo della legge.
      Sbaglio? Grazie.

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      • Redazione - 08/09/2026

        Ciao Alessio, la nostra lettura si basa sulla diversa formulazione degli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 96/2026. Il primo richiama la tutela giudiziaria per le violazioni dei diritti derivanti dal decreto; il secondo richiama le sanzioni dell’articolo 41 in caso di accertamento di discriminazioni.

        L’obbligo di informare sulla retribuzione e quello di rispettare criteri neutri rispetto al genere sono entrambi vincolanti. La violazione del primo, però, non dimostra da sola anche la violazione del secondo: occorre valutare se ricorrano i presupposti della discriminazione.

        La tua osservazione ha comunque evidenziato una formulazione imprecisa nel nostro testo: l’omissione è già giuridicamente rilevante come violazione dell’obbligo di trasparenza. Abbiamo corretto questo passaggio e chiarito anche il riferimento alla sanzione pecuniaria dell’articolo 41, comma 2.

        La distinzione che intendiamo spiegare è quindi tra violazione dell’obbligo informativo e accertamento di una discriminazione, senza suggerire che omettere la retribuzione sia consentito o privo di conseguenze.

        Testo ufficiale del decreto: https://www.normattiva.it/eli/id/2026/06/01/26G00112/ORIGINAL

        Rispondi a questo commento
    • Alessio - 08/09/2026

      “Qui serve precisione, perché su questo punto circolano molte semplificazioni. Il D.Lgs. 96/2026 non prevede una sanzione amministrativa pecuniaria automatica per la sola e mera omissione della retribuzione nell’annuncio. Non c’è, nel testo, una multa fissa che scatti per il solo fatto di aver pubblicato un avviso senza fascia retributiva. l sistema di tutela è costruito per rinvio. L’articolo 13 del decreto stabilisce che, in caso di accertamento di discriminazioni poste in essere in violazione del decreto, si applica l’articolo 41 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198). La sanzione, quindi, è agganciata all’accertamento di una discriminazione, non all’omissione in quanto tale. L’omissione del dato diventa giuridicamente rilevante quando si traduce in, o concorre a dimostrare, un trattamento discriminatorio.”

      Come avete dedotto questo? perche’ se c’e’ l’obbligo di indicare la retribuzione e anche il fatto che sia neutra nel genere e tu la retribuzione non la metti, automaticamente stai discriminando, perche’ non stai seguendo quello che c’e’ scritto nella legge. Quindi c’e’ automaticamente discriminazione e si applicano le sanzioni.
      Vorrei capire dal punto di vista legale come funziona visto che non credo che questo punto sia corretto. Grazie

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      • Redazione - 08/09/2026

        Ciao Alessio, grazie per l’osservazione. Hai ragione su un punto: omettere la retribuzione iniziale o la relativa fascia significa già violare l’obbligo di trasparenza previsto dall’articolo 5. Abbiamo quindi corretto la frase “l’omissione diventa giuridicamente rilevante”, perché poteva far pensare che prima dell’accertamento di una discriminazione fosse irrilevante.

        Resta però una distinzione: la violazione di un obbligo di legge non costituisce automaticamente una discriminazione. Quest’ultima va valutata secondo le definizioni giuridiche richiamate dall’articolo 3 del decreto, attraverso il rinvio agli articoli 25 e 26 del Codice delle pari opportunità. La valutazione riguarda anche le forme di discriminazione indiretta.

        L’articolo 13 collega espressamente il rinvio alle sanzioni dell’articolo 41 del Codice delle pari opportunità all’accertamento di discriminazioni. Non stabilisce invece che ogni annuncio privo dell’informazione retributiva sia, per questo solo fatto, discriminatorio.

        Abbiamo inoltre esplicitato il riferimento alla sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 41, comma 2, e alle tutele giudiziarie richiamate dall’articolo 12. L’obbligo dunque esiste e va rispettato; ciò che non si può dare per automatico è l’equivalenza tra omissione, discriminazione e applicazione delle relative sanzioni.

        Puoi verificare i riferimenti nel testo ufficiale del decreto: https://www.normattiva.it/eli/id/2026/06/01/26G00112/ORIGINAL

        Grazie per averci aiutato a rendere più preciso questo passaggio.

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