Contratto di Lavoro – Che cos’è il CCNL

Il contratto collettivo nazionale di lavoro (d’ora in poi CCNL) è  un tipo di contratto di lavoro stipulato a livello nazionale con un accordo tra le organizzazioni dei lavoratori dipendenti, i sindacati, e i datori di lavoro. Tutti i contratti sono raccolti e conservati nell’archivio nazionale del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. 

In esso viene determinato il rapporto datore di lavoro-dipendente da un punto di vista normativo e disciplinare. In particolare: 

  • Viene approfondito il contenuto essenziale dei contratti individuali di lavoro in un certo settore (commercio, industria, terzo settore, ecc.), sia sotto l’aspetto economico (ovvero retribuzione, trattamenti di anzianità, scatti di livello) che sotto quello normativo (e cioè disciplina dell’orario, qualifiche e mansioni, stabilità del rapporto, ecc.).
  • Vengono spiegati i rapporti (le cosiddette relazioni industriali) tra i soggetti collettivi.

 

Chi sono i redattori dei CCNL?

Le parti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro sono variabili, dipendono, cioè, dalla base territoriale (che può essere nazionale, regionale, locale, addirittura anche solo relativo a un’azienda o a una precisa categoria) e dal settore del lavoro (pubblico o privato). 

  • Nel settore privato, il CCNL è stipulato dai sindacati (in rappresentanza, ovviamente, dei lavoratori) e dalle associazioni dei datori di lavoro. 
  • Nel settore pubblico, le parti sono sostituite dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori e dall’ARAN, la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per l’attività di contrattazione collettiva.

 

Per quanto tempo è valido un CCNL?

La durata del contratto è, ovviamente, fissata dalle parti. Di norma, il contratto collettivo nazionale di categoria ha una durata di tre anni sia per la parte normativa che per la parte economica. Alla scadenza del termine, esso cessa di produrre effetti e non è più vincolante; conservano, però, la loro efficacia le clausole attinenti alla retribuzione dovuta al lavoratore.

Come tutti i contratti, i CCNL possono essere riconfermati: la procedura di rinnovo deve essere avviata tre mesi prima della scadenza, con la presentazione delle piattaforme rivendicative.  Se, invece, il contratto scade senza che le parti collettive trovino un accordo, ai lavoratori è dovuta un’indennità di vacanza contrattuale, cioè un importo addizionale che ha la funzione di preservare la retribuzione (quantomeno in parte) dagli effetti dell’inflazione.

Nonostante ciò, la legge italiana non obbliga le parti sociali a sedersi intorno a un tavolo e a giungere a un nuovo accordo entro tempi prestabiliti dopo la scadenza del CCNL: la concertazione non è riconosciuta nell’ordinamento come una fonte obbligata del diritto del lavoro. In sede di rinnovo, se vi sono evidenti difficoltà delle parti sociali ad arrivare a un accordo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può decidere di dettare le condizioni del nuovo contratto e vincolare con un decreto le parti a sottoscriverlo. 

 

Esiste un CCNL specifico per il Terzo Settore?

Formalmente sì, praticamente no. 

Come prima cosa, è necessario specificare che la scelta del contratto collettivo è rimessa al datore di lavoro, che può iscriversi a un’associazione sindacale di categoria (e dunque sposarne il CCNL) oppure decidere di applicare volontariamente un determinato CCNL a tutti i dipendenti, tramite rinvio esplicito sul contratto di lavoro individuale del singolo dipendente. Si capisce bene come questa scelta abbia influenzato il mondo del lavoro sino ad oggi: prima del 2016 le imprese sociali e, in generale, le organizzazioni non profit sono state praticamente costrette ad applicare contratti di commercio, industria, artigianato, in un clima di grande confusione normativa. 

Il 2016, dicevamo, è stato l’anno spartiacque. ConfimpreseItalia, Fisica Confsal e Fisals hanno siglato il primo Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del Terzo Settore, per stabilire una volta per tutte l’orario di lavoro, la sicurezza e il sistema di tutele e dei diritti dei dipendenti del Sociale. Il testo, tuttavia, è stato molto criticato dai sindacati confederali poiché — a parer loro — non in grado di reggere il confronto con il documento siglato da Cgil, Cisl e Uil con le rappresentanze delle cooperative sociali; bersaglio delle critiche, in particolare, l’orario di lavoro a 40 ore settimanali (contro le 38 del contratto delle cooperative sociali), un periodo di comporto giudicato “indegno” e la firma di organizzazioni sindacali poco rappresentative (tant’è che grandi enti come Arci, Acli e Croce Rossa hanno optato per un CCNL ad hoc siglato con sindacati più affermati). 

Con il senno di poi, il CCNL redatto da ConfimpreseItalia, Fisica Confsal e Fisals ha avuto un’indiscutibile valenza pionieristica ma una scarsissima applicazione. 

 

Qual è la situazione attuale?

Attualmente la situazione CCNL per il Terzo Settore è molto frammentaria: da un lato, ci sono le Cooperative Sociali, che da tempo seguono un contratto collettivo ben codificato; dall’altro, ci sono tutti gli altri enti, che ancora, in linea generale, non possiedono un CCNL specifico. 

Il CCNL della cooperazione sociale è stato siglato da Confcooperative, Federsolidarietà, Legacoopsociali e Agli Solidarietà con i sindacati Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Fps-Cisl, Uil-Fpl, Uil Tucs nel marzo 2019 ed interessa quasi 12.000 cooperative sociali (vale a dire 350.000 lavoratori in Italia). È possibile leggere un efficace compendio del suo contenuto qui (http://www.abcdeidiritti.it/website/wp-content/uploads/2019/06/SCHEDA-DI-SINTESI-CCNL-COOPERATIVE-SOCIALI.pdf) il testo completo è nella cartella in allegato 

Per Associazioni, Fondazioni, Imprese Sociali, ed altri enti non profit, valgono le regole del pre-2016, ovvero la libera scelta, da parte del datore di lavoro, del CCNL da applicare (i più gettonati rimangono quelli del commercio e dell’artigianato, ma, in generale, variano in base alla mission delle organizzazioni) oppure della stipula, sempre da parte del direttivo dell’ente, di un contratto collettivo ad hoc con i sindacati.  

Tra i CCNL più completi, vale la pena segnalare quello appena siglato dall’associazione di categoria Uneba per gli enti attivi nel settore sociosanitario, educativo, sociale, assistenziale e dei servizi alla persona, normando, di fatto, quasi un migliaio di ONP e più di 70.000 lavoratori (disponibile, su richiesta, al seguente link: https://www.uneba.org/contratto-uneba-ecco-il-testo-ufficiale-in-pdf/) il testo completo è comunque nella cartella in allegato , e quelli tra Agidae, Cgil, Cisl Fisascat e Uol-Tucs per la scuola e il settore socioassistenziale (disponibile al link: http://www.uiltucs.it/wp-content/uploads/2015/09/AGIDAE-CCNL-Socio-Assistenziale-2017-2019.pdf). 

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