Con il Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2025, è stata prorogata al 31 marzo 2026 la scadenza per presentare domanda di iscrizione all’Albo degli Educatori Professionali Socio-Pedagogici e dei Pedagogisti.
L’iscrizione è obbligatoria per esercitare la professione nei contesti previsti dalla legge, ma siamo ancora in fase transitoria: mancano alcuni decreti ministeriali che dovranno istituire formalmente l’Ordine e definire le procedure applicative.
Cosa cambia ora?
Il termine per la presentazione delle domande in fase semplificata è prorogato al 31 marzo 2026.
Chi non presenta entro quella data potrà comunque iscriversi successivamente tramite iter ordinario (valutazione caso per caso, tempi più lunghi, possibili integrazioni).
Nota: la formale ammissione resta comunque atto della Commissione del Tribunale competente.
Chi deve iscriversi obbligatoriamente?
- Servizi socio-educativi per minori, adulti, famiglie, comunità e disabilità;
- Progetti di inclusione sociale o assistenza educativa;
- Nidi d’infanzia e servizi integrativi (0–3 anni).
Eccezione: gli educatori professionali socio-sanitari non devono iscriversi a questo Albo, perché la loro professione è regolata dall’Ordine TSRM-PSTRP.
Titoli richiesti (linee generali)
- Laurea L-19 in Scienze dell’Educazione e della Formazione → accesso diretto all’Albo.
- Classe 18 (DM 509/99) → equiparata a L-19 (DM 270/04) → accesso diretto.
- Lauree affini/magistrali (es. LM-85, LM-57, LM-50): ammesse se il piano di studi copre ≥ 60 CFU in ambito M-PED/01–04 (o come indicato dal Tribunale).
- Altri titoli universitari (Psicologia, Sociologia, Lettere, Antropologia ecc.): valutazione caso per caso → servono comunque ≥ 60 CFU in pedagogia.
❗ Esperienza lavorativa da sola non è sufficiente.
Chi possiede solo un diploma (es. Tecnico dei Servizi Sociali/Sociosanitari) deve completare un percorso universitario abilitante (L-19 oppure, se già in possesso di una laurea, percorso di 60 CFU ex L. 205/2017).
Nota Lombardia: vedi la sezione dedicata alla finestra transitoria 2024.
Come iscriversi
- Verifica il titolo
Controlla il piano di studi e i CFU. In caso di dubbi, rivolgiti al tuo ateneo o al Tribunale del capoluogo di regione. - Prepara e presenta la domanda al Tribunale competente (regione del domicilio professionale, cioè dove lavori abitualmente; la domanda va presentata in una sola regione).
Allega:
- Autocertificazione del titolo di studio (eventuale attestazione equiparazioni);
- Transcript (certificato degli esami con CFU e SSD/settori M-PED; obbligatorio se non hai L-19/Classe 18);
- Copia documento e codice fiscale;
- Marca da bollo da €16 (secondo le istruzioni del Tribunale);
- Eventuali altre dichiarazioni richieste (es. assenza condanne penali).
Le modalità di invio variano per Tribunale (e-mail/PEC dedicate, consegna a sportello, raccomandata A/R): controlla sempre l’avviso aggiornato del tuo Tribunale.
- Attendi la valutazione
Il Tribunale verifica i requisiti; se il titolo è parzialmente compatibile, può richiedere integrazioni universitarie.Conserva ricevuta/protocollo: fa fede in caso di controlli.
In Lombardia l’operatività è stata accentrata sul Tribunale di Milano: verifica sempre la pagina “Formazione Albi” per moduli/indirizzi aggiornati.
Casi particolari
- Diplomati con esperienza pluriennale: non basta; serve titolo universitario abilitante.
- Laureati in Sociologia o Psicologia: ok solo se documentano ≥ 60 CFU in pedagogia (il TFA sostegno non sostituisce i CFU).
- Educatori nei nidi (0–3): per l’esercizio nei servizi 0–3 l’iscrizione all’Albo è parte del nuovo assetto nazionale;
in Lombardia è stata fortemente raccomandata nella transitoria per evitare incertezze.
Eccezione Lombardia (finestra transitoria 2024)
Solo per la Lombardia e solo per la finestra 2024 sono stati ritenuti validi, per l’accesso in transitoria, titoli regionali conseguiti entro il 31/05/2017 (es. maturità magistrale/liceo socio-psicopedagogico, tecnico dei servizi sociali/sociosanitari, L-24/LM-51, L-40/LM-88, alcune LM pedagogiche ecc. secondo DGR 6443/2022).
Chi ha titoli successivi al 31/05/2017 segue i requisiti nazionali (L-19 o 60 CFU).
Riferimenti di categoria: FAQ FP-CGIL Lombardia.
Domande frequenti (aggiornate)
◼ Ho una laurea L-19: come iscrivermi?
Con L-19 l’accesso è diretto. Presenta domanda entro il 31 marzo 2026 al Tribunale del capoluogo di regione.
◼ Ho una triennale in Scienze e tecniche psicologiche (L-24): posso iscrivermi?
Sì, se hai ≥ 60 CFU in M-PED/01–04; altrimenti il Tribunale può richiedere integrazioni.
◼ Ho una laurea in Sociologia vecchio ordinamento + TFA sostegno: è valida?
Ammissibile solo se il percorso documenta ≥ 60 CFU in pedagogia. Il TFA non sostituisce i CFU mancanti.
◼ Ho una triennale classe 18 (DM 509/99): posso iscrivermi?
Sì. La classe 18 è equiparata a L-19 → accesso diretto all’Albo degli Educatori.
◼ Sono educatore in un nido comunale: devo iscrivermi?
Sì: per l’esercizio nei servizi 0–3 l’iscrizione all’Albo rientra nel nuovo quadro nazionale; verifica anche le indicazioni del tuo ente/datore.
◼ Ho solo un diploma e anni di esperienza: posso iscrivermi?
In generale no: serve L-19 o 60 CFU. Eccezione Lombardia (transitoria 2024): ammessi solo titoli regionali conseguiti entro il 31/05/2017; i titoli post-2017 non sono sufficienti.
◼ Ho già presentato domanda: devo ripresentarla?
No. Se hai ricevuto protocollo o ricevuta, conservali: la pratica resta valida.
◼ Cosa significa “transcript” da inviare al Tribunale?
È il certificato ufficiale degli esami con CFU e SSD, rilasciato dalla segreteria studenti (va bene anche autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000). Serve a dimostrare la componente pedagogica.
◼ Dove trovo moduli e come invio?
Sulle pagine del Tribunale del capoluogo regionale trovi moduli e indirizzi (e-mail/PEC dedicate,oppure istruzioni per consegna o raccomandata). Le modalità differiscono tra Tribunali: controlla sempre l’avviso aggiornato. Se non è pubblicato, contatta la cancelleria competente.
◼ Posso iscrivermi a entrambi gli albi (Educatori e Pedagogisti)?
Sì, se possiedi i requisiti di ciascun albo: le domande sono distinte.
In sintesi
- La scadenza per l’iscrizione semplificata è 31 marzo 2026.
- Dopo tale data, resta l’iter ordinario (più lungo e selettivo).
- L-19 o Classe 18 → accesso diretto.
- Altri titoli → ammessi solo se con ≥ 60 CFU in pedagogia.
- Diploma + esperienza non bastano (salvo la finestra transitoria Lombardia 2024 per titoli regionali ante 31/05/2017).
- Per istruzioni operative: consulta il Tribunale della tua regione e conserva le ricevute di invio/protocollo.



Commenti
CHIARA - 05/11/2025
Salve
sono un’educatrice professionale laureata classe 18 poi equiparata L19. Vivo in Sicilia ma nei prossimi mesi inizierò a lavorare per una struttura del lazio. Manterrò il mio domicilio nella regione di residenza in quanto gran parte del lavoro avverrà tramite remoto (ma una parte sarà anche in presenza). In quale regione devo fare l’iscrizione all’albo? Nel Lazio o in Sicilia?
sofia - 31/10/2025
Salve, ho una laurea in antropologia e ho intenzione di iscrivermi a una laurea magistrale inquadrata come LM-50 R. Il mio obiettivo sarebbe quello poi di iscrivermi all’albo degli educatori per poter lavorare nell’ambito. Ho fatto il calcolo e non arriverei a 60 cfu negli ambiti M PED-01/04. La mia domanda è posso allungare la mia carriera universitaria e scegliere di integrare altri cfu in questo ambito in modo che risultino svolti e validi come requisito? La formula della laurea magistrale con integrati i 60 cfu in ped 01/04 sarà valida anche nei prossimi anni o era una formula valida solo inizialmente?
Luca Di Francesco - 04/11/2025
Ciao Sofia. Direi che sì, in linea di massima puoi integrare CFU pedagogici (esami opzionali, esami singoli o un percorso “60 CFU” ex L. 205/2017) per arrivare ai ≥60 CFU M-PED/01-04 e poi presentare domanda all’Albo allegando il transcript aggiornato. Ad oggi la “via dei 60 CFU” risulta ancora praticabile anche nei prossimi anni (salvo nuove disposizioni). Ti suggerisco però di definire il piano studi con l’ateneo e di chiedere un riscontro scritto al Tribunale del domicilio professionale: la formale ammissione resta una decisione della Commissione.
Maria Grazia - 30/10/2025
Buongiorno, sono laureata in scienze dell’educazione vecchio ordinamento L19, finora ho avuto esperienza come docente ma vorrei sapere come si fa a lavorare come educatore negli asili?
Luca Di Francesco - 30/10/2025
Ciao Maria Grazia. Se il tuo titolo è equiparato a L-19 (es. classe 18/vecchio ordinamento ricondotta a L-19), per lavorare nei nidi 0–3 di norma servono: iscrizione all’Albo degli educatori socio-pedagogici (fase commissariale aperta fino al 31 marzo 2026) e i requisiti del D.Lgs. 65/2017 richiesti dal datore (Comune/cooperativa). In pratica: verifica l’equiparazione del titolo, iscríviti all’Albo nella regione del tuo domicilio professionale, poi candidati a concorsi/avvisi pubblici dei Comuni oppure a selezioni delle cooperative/paritarie che gestiscono i nidi sul territorio. Le richieste operative (es. CFU specifici, esperienza, graduatorie) variano per ente: controlla sempre il testo del bando/avviso prima di candidarti.
Stefania - 18/10/2025
Ciao, ho un diploma in scienze sociali conseguito nel 2009 e una laurea in scienze e tecniche psicologiche (L-24) conseguita nel 2013. Sto per iscrivermi al corso di laurea magistrale in pedagogia (LM-85) ma non ho bel capito se posso già iscrivermi all’albo essendo residente in Lombardia ,tramite finestra transitoria 2024, oppure se devo aspettare il conseguimento della laurea magistrale o almeno i 60 cfu richiesti . Riusciresti a chiarirmi questo dubbio…grazie
Luca Di Francesco - 20/10/2025
Ciao Stefania. Direi che dovrebbe essere possibile, ma va sempre chiesto riscontro all’ufficio competente: in Lombardia, nella finestra transitoria risultano ammessi i titoli conseguiti entro il 31/05/2017 (il tuo diploma 2009 e la L-24 del 2013 rientrano), quindi non sarebbe necessario attendere la LM-85 o i 60 CFU per presentare domanda. Ti suggerisco di inviare l’istanza nella regione del domicilio professionale (in pratica Milano), allegando autocertificazione dei titoli e chiedendo conferma formale alla Cancelleria/Commissione: la decisione sull’ammissione resta comunque loro.
Sara - 09/10/2025
buongiorno, dal sito del tribunale di Roma non riesco a trovare nessun modulo per poter fare l’iscrizione, può bastare che mando le informazioni tramite email? grazie
Luca Di Francesco - 09/10/2025
Ciao Sara, purtroppo una mail semplice non credo vada bene. Al momento si trova solo questo documento che però si riferisce allo scorso anno https://www.tribunale.roma.it/allegatinews/A_68840.pdf
All’interno del pdf sono indicati degli indirizzi mail di riferimento a cui potresti chiedere informazioni aggiornate e nel caso se hai voglia ti chiederei di condividere la risposta. Grazie
marilena chirillo - 07/10/2025
buongiorno sono sempre Marilena, avrei bisogno di un altra cortese risposta: in calabria è stato publicato un bando presso una scuola che richiede educatori socio pedagogici con legge 27/85 che richiede iscrizione all’ ordine, in sede di graduatoria sono stati considerati iscritti candidati che hanno presentato la ricevuta di richiesta di iscrizione, è legale ciò? se si/no secondo quale riferimento normativo? grazie per l’attenzione e per la risposta precedente
Luca Di Francesco - 07/10/2025
Ciao Marilena! In linea generale la ricevuta di presentazione non equivale all’iscrizione: serve il decreto di accoglimento. Detto questo, se nel bando è previsto esplicitamente che basti “l’iscrizione o la domanda presentata” oppure l’ammissione con riserva, l’ente può considerare valida la sola ricevuta fino alla decisione della Commissione. Ti suggerisco quindi di verificare la lex specialis del bando e, in caso di dubbio, chiedere all’ente un chiarimento formale su questa specifica clausola.
La lex specialis è l’insieme delle regole specifiche di un bando/avviso (requisiti, documenti, scadenze, criteri di valutazione) che governano quella selezione. In pratica “fa legge” sul caso concreto: se la lex specialis prevede, per esempio, l’ammissione con riserva o che basti la ricevuta della domanda, l’ente applica quelle regole (salvo contrasto con norme superiori).
Sara - 21/10/2025
Buongiorno, ho il diploma di operatore dei servizi sociali (3anni) conseguito nell’anno 2009. Ho sempre lavorato in asilo nido.
Il tribunale di Milano può promuovere la mia domanda? Grazie
Luca Di Francesco - 30/10/2025
Ciao Sara. Direi che dovrebbe essere ammissibile nella finestra transitoria lombarda: il diploma di operatore dei servizi sociali conseguito nel 2009 rientra tra i titoli regionali ante 31/05/2017. Puoi quindi presentare domanda al Tribunale di Milano (se il tuo domicilio professionale è in Lombardia); la decisione formale resta comunque della Commissione del Tribunale. Se invece operi in un’altra regione, verificano i requisiti nazionali (L-19/60 CFU).
marilena chirillo - 05/10/2025
buonasera,sono in possesso di laurea triennale in servizio sociale conseguita nel 1987 presso scuola riconosciuta ai sensi e del D.P.R. 14/87 successivamente al decreto interministeriale 9 luglio 2009 questo equipara il diploma di laurea in servizio sociale con la laurea specialistica in programmazione e gestione dei servizi sociali (57/S) e la laurea magistrale LM87 in servizio sociale e politiche sociale tanto e vero che in già dal 01/09/2001 ORDINE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI cambia d’ ufficio l’iscrizione all’ ordine regionale passando dalla sez. B alla sez. A(ass.Soc. specialista)sono quindi possesso di laurea triennale 57/S e magistrale LM87 validate dal vecchio al nuovo ordinamento come previsto da D.I. 9 luglio 2009, secondo quanto stabilito dall’ art. 11 del DM 270/2004 il percorso di studi della scrivente include la 57/S e la LM87 rientrando così nel riconoscimento dei titoli preesistenti all’ ordinamento dei nuovi ordinamenti di laurea, questo sta a significare secondo le predette norme di legge che le succitate lauree sono equipollenti alla L19 tutto ciò premesso posso con questi titoli iscrivermi all’ ordine educatori e oltre tutto sto svolgendo tale funzione dal 2017 partecipando ai bandi della regione calabria sul diritto allo studio presso le scuole regionali? grazie per l’ attenzione
Luca Di Francesco - 06/10/2025
Ciao Marilena. Provo a fare chiarezza.
-Le lauree in Servizio Sociale (57/S, LM-87) sono state ricondotte/equiparate tra loro dal D.I. 9/7/2009 all’interno dell’area del servizio sociale; non diventano L-19 né sono “equipollenti” a L-19.
-Per l’Albo degli Educatori socio-pedagogici il titolo base è L-19 (o classe 18 DM 509/99) oppure una qualifica ex L. 205/2017 (60 CFU); altri titoli sono ammessi solo se il tuo transcript documenta ≥ 60 CFU in ambito M-PED/01-04.
-L’esperienza dal 2017 e l’iscrizione all’Albo Assistenti Sociali non sostituiscono questi requisiti.
Cosa puoi fare adesso (Calabria)
-Valuta se il tuo piano di studi (triennale + magistrale) copre ≥ 60 CFU M-PED; se sì, allega il transcript e presenta domanda al Tribunale di Catanzaro (domicilio professionale).
-Se i CFU non ci sono, la via più rapida è un percorso universitario 60 CFU (se attivato) oppure L-19.
Francesca - 03/10/2025
Buonasera, ho un diploma di maturità professionale “assistente per comunità infantili” conseguito nel 1998 + diploma di laurea triennale in servizio sociale L-39 (2010), posso iscrivermi all’albo?
Luca Di Francesco - 03/10/2025
Ciao Francesca! In generale L-39 non dà accesso automatico all’Albo e il diploma da “assistente per comunità infantili” (1998) vale solo dove rientra tra i titoli regionali ante 31/05/2017 ammessi nella fase transitoria (es. in Lombardia per lo 0–3). Se il tuo domicilio professionale è in Lombardia, puoi presentare domanda in fase commissariale fino al 31/03/2026 usando quel diploma; altrove, salvo analoghe previsioni regionali, servirà L-19 / classe 18 oppure una qualifica 60 CFU. In ogni caso allega autocertificazione titoli e, se punti a usare la laurea, transcript con eventuali CFU pedagogici.
Francesca - 03/10/2025
Perdonami non avevo specificato la regione…….vale anche per il Lazio?
se la risposta è positiva la procedura è sempre il Tribunale?
Luca Di Francesco - 03/10/2025
Nel Lazio non vale l’eccezione “lombarda”: il diploma di assistente per comunità infantili è spendibile solo se espressamente previsto dalla normativa regionale laziale tra i titoli ante 31/05/2017 (di regola non basta). Quindi, salvo quel caso specifico, per l’Albo serve L-19/Classe 18 oppure 60 CFU; la procedura è comunque via Tribunale di Roma (domicilio professionale), Cancelleria di Volontaria Giurisdizione, nella fase commissariale fino al 31/03/2026.
Angela - 07/10/2025
Buongiorno mia figlia ha un diploma socio sanitario e una laurea in scienze dell educazione e formazione conseguita il 2/10/2025 coda deve fare per potersi iscrivere. Grazie
Luca Di Francesco - 07/10/2025
Buongiorno Angela. Con la laurea L-19 tua figlia può iscriversi subito: entro il 31 marzo 2026 deve presentare la domanda al Tribunale del capoluogo della regione in cui lavorerà (domicilio professionale), allegando autocertificazione della laurea, copia di documento e codice fiscale e la marca da bollo da 16 €. Il transcript non serve se il titolo è L-19. Seguite le modalità indicate dal Tribunale (sportello, PEC/e-mail dedicate o raccomandata) e conservate la ricevuta/protocollo. Trovi le informazioni nell’articolo ma purtroppo più di questo non possiamo fare.
selen - 26/09/2025
con diploma di tecnico dei servizi socio sanitari, conseguito in Lombardia nel 2022, è possibile iscriversi all’albo degli educatori professionali?
da alcuni articoli ho letto che il titolo viene riconosciuto da regione Lombardia.
Luca Di Francesco - 26/09/2025
Ciao Selene. Capisco il dubbio: in Lombardia il diploma di Tecnico dei servizi socio-sanitari è utile per lavorare in alcuni servizi, ma per l’iscrizione all’Albo la normativa nazionale richiede laurea L-19 (o equiparata) oppure i percorsi universitari previsti dalla L. 205/2017 (es. 60 CFU, se già in possesso di una laurea).
Se stai valutando l’Albo, la strada più solida è iscriversi a L-19; in alternativa chiedi al Tribunale del capoluogo regionale o all’università indicazioni sui percorsi di qualificazione attualmente riconosciuti.
Potresti linkare gli articoli che hai letto e nei quali si dice che il diploma viene riconosciuto per l’iscrizione all’albo
selene - 28/09/2025
https://fpcgil.lombardia.it/2024/07/30/ordinamento-professioni-pedagogiche-ed-educative-tra-incertezze-e-certezze/ecco il link di cui parlavo
Luca Di Francesco - 29/09/2025
Ciao Selene, grazie per il link. Proprio quell’articolo FP-CGIL Lombardia chiarisce che l’eccezione regionale valeva solo per titoli conseguiti entro il 31/05/2017 e nella finestra transitoria 2024: il tuo diploma 2022 non rientra in quella deroga. Abbiamo inserito l’informazione nell’articolo.
Oggi, per l’iscrizione all’Albo degli Educatori socio-pedagogici servono: laurea L-19 (o classe 18 equiparata a L-19) oppure i percorsi universitari ex L. 205/2017 (60 CFU) se già hai una laurea. Il riconoscimento regionale del diploma può valere per alcuni impieghi, ma non sostituisce i requisiti nazionali dell’Albo.
Se punti all’Albo: valuta L-19 (o, se hai una laurea, il 60 CFU); per le pratiche rivolgiti al Tribunale di Milano (iter ordinario).
Fortuna - 18/09/2025
Buongiorno, nello specifico i documenti da presentare dove è possibile scaricarli?
Luca Di Francesco - 18/09/2025
Di solito si scaricano dal sito del Tribunale del capoluogo regionale (sezioni tipo “Albi professionali”, “Volontaria Giurisdizione” o “News/Avvisi”).
Se non trovi i file online, scrivi/chiama la Cancelleria di Volontaria Giurisdizione: ti inviano modulo di domanda, istruzioni e elenco allegati (documento + CF, autocertificazione del titolo, marca da €16, eventuale transcript/CFU).
Carlo - 17/09/2025
due precisazioni importanti:
1- l’iscrizione all’albo degli educatori non può essere condizione per lavorare in una struttura, dal momento che questo albo di fatto ancora non esiste. E’ illegittima anche la previsione di obbligatorietà della domanda di iscrizione, che è un adempimento meramente formale e non sostanziale
2- in ogni caso, l’iscrizione all’albo è consentita anche ai soggetti in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico attribuita ai sensi dell’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (qualifica professionale post-diploma rilasciata da ente accreditato e riconosciuta dalla Regione)
Luca Di Francesco - 18/09/2025
Grazie delle precisazioni Carlo!
1) L’Albo esiste ed a quanto pare condizione per l’esercizio: la L. 55/2024 istituisce gli albi (art. 5) e tra i requisiti per lavorare come educatore socio-pedagogico richiede anche l’iscrizione all’Albo (art. 4, lett. c). I Tribunali stanno raccogliendo le domande (es. Milano). Purtroppo la legge dice così anche se ancora c’è molta confusione.
2) Possono accedere anche i profili “ex L. 205/2017”, ma solo quelli previsti dai commi 595, 597, 598 (es. percorso 60 CFU universitari): non basta un generico attestato regionale post-diploma.
Graziana - 11/09/2025
Buonasera. Ho una laurea L-24 conseguita il 3/4/2025. Ho fatto analizzare i miei crediti da due università online per un’eventuale iscrizione al corso L-19 e me ne riconoscono rispettivamente 55/60 cfu. Ho lavorato per due anni in servizi educativi (educativa individuale) con contratto UNEBA 4S e a breve sarò anche tecnico ABA. C’è la possibilità che con la proroga della scadenza di iscrizione all’albo educatori ci rientri anche io? Per sicurezza contatterò anche il Tribunale di Firenze (perché mi interessa l’albo della Toscana).
Grazie anticipatamente.
Luca Di Francesco - 18/09/2025
Ciao Graziana, si c’è stata una proroga al 31 marzo 2026. Abbiamo aggiornato anche l’articolo con questa indicazione
Graziana - 10/09/2025
Salve. Ho una laurea in Scienze e tecniche psicologiche conseguita il 3/4/2025. Ho fatto analizzare il mio piano di studi da due università online (ai fini di un’iscrizione per L-19) e avrei tra i 55 e i 60 CFU convalidabili. C’è una remota possibilità che il Tribunale della mia regione di competenza valuti la mia situazione idonea anche con quale integrazione da fare?
Grazie mille
PS: ho lavorato 2 anni in educativa individuale presso centri diurni
Patrizia - 10/09/2025
Buonasera, io sto esercitando la professione in Rssa da diversi anni. Non sapevo fosse obbligatoria l’iscrizione all’albo. Vorrei chiedere se la proroga vale anche per me che non ho ancora presentato domanda e se sono perseguibile per aver continuato a esercitare la professione dopo l’entrata in vigore di tale obbligo.